STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEMOCRATICI PER L’ALTERNATIVA
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
– Articolo 1 –
È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, l’Associazione non riconosciuta “ASSOCIAZIONE DEMOCRATICI PER L’ALTERNATIVA”.
– Articolo 2 –
L’Associazione ha sede in Napoli, alla Via………..
– Articolo 3 –
L’Associazione opera per il perseguimento, senza finalità lucrative, degli scopi qui di seguito indicati:
– a) la reale e concreta attuazione dei principi ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana a cui l’associazione guarda costantemente per il raggiungimento e la concretizzazione delle proprie finalità;
– b) il rilancio dei dettami etici, filosofici, politici e sociali che costituiscono l’essenza delle politiche di sinistra al fine della rinascita di una coscienza sociale che guardi alla sinistra come base per la rinascita dei partiti che ispirano la loro azione ai principi delle sinistre mondiali;
– c) l’individuazione degli elementi necessari al rilancio, sia politico sia sociale, degli ideali posti a base delle politiche di sinistra;
– d) il rinnovamento e la corretta ricostituzione dei partiti costituenti reale espressione della sinistra italiana;
– e) la ricostituzione di una reale coscienza democratica della società italiana e conseguentemente della rinascita di una concreta democrazia sociale;
– f) l’individuazione dei percorsi per la formazione di una concreta cultura politica e democratica delle nuove generazioni;
– g) la costante difesa e promozione dei principi antifascisti posti a base della Repubblica Italiana;
– h) la costruzione e l’attuazione di un programma diretto alla rinascita e al rilancio del Mezzogiorno;
– i) la promozione e il sostegno delle politiche dirette: ad una maggiore scolarizzazione, al lavoro in ogni sua forma, all’incremento e alla migliore disciplina della sanità pubblica in modo che sia costantemente a disposizione delle fasce sociali che ne esprimono maggiore necessità, a ridurre l’esodo delle giovane generazioni dal territorio del Mezzogiorno, ad arginare la denatalità, ad incrementare qualunque forma di aiuto per le giovani coppie, a porre in essere ogni attività politica diretta a ridurre i disagi sociali delle fasce sociali dei meno abbienti.
Nell’ambito di tali scopi l’Associazione può:
– promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
– effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
– curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
– promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
– intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
– svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi connessi alle proprie finalità;
– organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
– organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
– svolgere qualunque altra attività purchè esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo.
L’Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell’Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.
– Articolo 4 –
La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata dall’assemblea degli associati.
– Articolo 5 –
L’esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
TITOLO II – PATRIMONIO
– Articolo 6 –
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
– dalle quote versate dagli associati;
– dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
– dai contributi di terzi;
– dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
– da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
– Articolo 7 –
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto consuntivo e di un rendiconto preventivo.
– Articolo 8 –
Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell’ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo.
La determinazione dell’ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo.
– Articolo 9 –
La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.
TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI
– Articolo 10 –
Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l’obbligo del versamento della quota annuale.
Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.
– Articolo 11 –
La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.
– Articolo 12 –
La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per recesso o esclusione.
a) recesso: gli associati possono ritirare la propria adesione all’Associazione in qualsiasi momento, ed avrà efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo;
b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l’Associazione.
La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all’interessato mediante raccomandata.
Avverso l’esclusione l’associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso all’Arbitro di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.
– Articolo 13 –
Gli associati receduti e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni dell’associazione.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
– Articolo 14 –
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, laddove nominato.
Gli organi direttivi di cui alle lettere “b”, “c” e “d” durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le cariche sociali sono gratuite.
– Articolo 15 –
L’assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.
Essa:
– approva il rendiconto annuale;
– nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;
– nomina il Presidente dell’Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;
– nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
– delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, sia mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, e-mail con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione, nonchè degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Gli associati possono partecipare all’assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.
L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.
L’assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l’ordine del giorno delle materie da trattare.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice Presidente o dall’associato designato dagli intervenuti.
Svolge le funzioni di segretario dell’assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l’associato designato da chi presiede.
– Articolo 16 –
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri e viene eletto dall’assemblea.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
– la promozione e l’attuazione dell’attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
– la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame dell’assemblea il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l’assemblea che dovrà deliberarne l’approvazione;
– la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;
– l’ammissione e l’esclusione dei soci;
– la determinazione annuale della quota associativa;
– la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L’eventuale regolamento dovrà essere redatto nell’assoluto rispetto dei principi informatori enunciati in questo statuto.
Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.
La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.
Al Segretario del Consiglio competerà l’onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell’assemblea, nonchè la tenuta dei libri dell’Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.
Il Tesoriere terrà la contabilità dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell’Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.
Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.
– Articolo 17 –
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale.
Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.
Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.
Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito”, o altra similare.
– Articolo 18 –
Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da tremembri da scegliersi fra gli associati.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:
– vigila sulla tenuta dei conti dell’Associazione;
– esprime all’assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
– dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.
Per il funzionamento dell’organo si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.
TITOLO V – LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI
– Articolo 19 –
Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto agli associati ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.
Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO
– Articolo 20 –
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea ed è necessaria la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell’ente e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE
– Articolo 21 –
L’eventuale controversia nascente tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.
19.2. L’Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall’accettazione della nomina, secondo diritto e con lodo impugnabile.
– Articolo 22 –
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.

